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ALTROCONSUMO: Anticipo del Tfr, meglio di un mutuo (Leggi tutto)

mercoledì 10 agosto 2011

Per comprare casa o sostenere spese mediche impreviste l’alternativa alla banca è la liquidazione.

 

Nonostante sia passato quasi un quarto di secolo dalla legge che ha ricono­sciuto la possibilità di ottenere dal datore di lavoro un anticipo sulla liquidazio­ne, sono ancora tanti i lavoratori dipendenti che, per far fronte a spese mediche imprevi­ste o per l’acquisto di una casa in cui abitare, si fanno svenare da prestiti e mutui bancari piuttosto che ricorrere a questa opportunità. Prima di rivolgersi a una banca o a una socie­tà finanziaria è dunque bene conoscere con­dizioni e requisiti per ottenere un anticipo sulla liquidazione.

Pubblico e privato, a chi spetta
La possibilità di ricevere un acconto sul Trattamento di fine rapporto (il Tfr) è stata introdotta nel 1982, ed è valida per tutti i dipendenti del settore privato le cui aziende non siano in Cassa integrazione straordinaria.

Per i dipendenti pubblici, invece, la situazio­ne è più complicata. Può richiedere un anti­cipo sul Tfr solo chi è stato assunto con un contratto a tempo determinato dal 30 mag­gio 2000 e il personale a tempo indetermina­to assunto a partire dal primo gennaio 2001. Tutti gli altri dipendenti pubblici sono invece assoggettati al regime del Trattamento di fi­ne servizio (Tfs), che non prevede l’anticipo di somme al lavoratore. Dal primo gennaio 2011 in realtà qualcosa è cambiato, ma non esistono ancora istruzioni operative.

I requisiti
Affinché la richiesta di anticipo possa essere accettata, è innanzitutto necessario poter vantare un’anzianità di servizio nell’azien­da per cui si lavora superiore agli otto anni. E che l’importo della somma richiesta non superi il 70% di quanto spettante a titolo di liquidazione e maturato al momento della domanda. Per quanto poi concerne le mo­tivazioni, la richiesta di anticipo della liqui­dazione - che può essere inoltrata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro - è giu­stificata o dalla necessità di sostenere spese sanitarie per interventi straordinari ricono­sciuti dalle strutture sanitarie pubbliche o dall’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i propri figli.

Dal 2000, infine, sono state aggiunte altre ipotesi di ammissibilità all’anticipo del Tfr per i lavoratori del settore privato: l’anticipo può essere concesso anche per coprire le spese sostenute durante i periodi di fruizio­ne dei congedi parentali e formativi.

Per chi acquista casa
Parere ormai condiviso è che il diritto a ve­dersi anticipato il Tfr per l’acquisto della pri­ma casa sussista non solo nel caso in cui sia il lavoratore a effettuare l’operazione.

Può infatti beneficiare di tale diritto anche nel caso in cui ad acquistare casa sia il co­niuge in comunione dei beni o un figlio. Ma c’è di più. L’anticipo è possibile non soltanto per l’acquisto della prima casa, ma anche per diverse attività che conducano al medesimo risultato, fra cui la costruzione in proprio dell’abitazione. Nessun diritto all’anticipo, invece, per eventuali lavori di ristrutturazione, manutenzione e amplia­mento dell’abitazione già di proprietà, come anche nel caso di pagamento dei debiti per evitare l’espropriazione della casa o, ancora, per l’acquisto di pertinenze dell’abitazione, come box e cantine.

Quali documenti esibire
In passato era sorta una discussione circa la documentazione da esibire per ottenere l’anticipo. La norma, infatti, prevedeva la concessione dell’anticipo solo nell’ipote­si di un acquisto documentato per mezzo dell’atto notarile. Una limitazione che, tut­tavia, consentiva l’accesso a tale diritto solo ai lavoratori che avevano già la disponibilità economica per procedere all’acquisto defi­nitivo (l’unico modo, in pratica, per esibire l’atto notarile), svantaggiando i lavoratori dotati di minori possibilità economiche.

Il legislatore nel 1991 ha così messo mano alla norma, consentendo l’anticipo del Tfr anche in mancanza dell’atto notarile, ma a patto che sia dimostrata la serietà dell’ope­razione. In altre parole, è sufficiente esibire il preliminare di compravendita, oppure la partecipazione a una cooperativa edilizia o, ancora, la concessione edilizia per la costru­zione dell’immobile su suolo proprio.

L’anticipo non è una certezza
L’esistenza di motivi validi per ottenere l’anticipo non dà, tuttavia, alcuna certezza sulla possibilità di ottenere concretamente l’anticipo. Il datore di lavoro è tenuto infatti a concedere l’anticipo a condizione che il numero dei lavoratori che ne abbiano fatto domanda non superi il 10% del totale dei dipendenti che ne hanno titolo e, in ogni caso, il 4% del totale della forza lavoro. Non esiste inoltre nessuna logica discrezionale: la concessione dell’anticipo infatti deve essere effettuata in base all’ordine di presentazione delle domande. Previdenza complementare e Tfr

Con l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, è stato inau­gurato un doppio regime di accantonamenti per il Tfr. Da un lato gli importi maturati fi­no al 2006, che rimangono in azienda e per cui si applicano le regole appena descritte. Dall’altro gli importi successivi a tale data, di competenza dei fondi di previdenza com­plementare, per scelta dei lavoratori stessi o per l’applicazione del nuovo sistema del silenzio-assenso.

In questo caso non esistono vincoli per­centuali sul totale degli iscritti al fondo per l’accettazione delle domande, né sul numero degli anticipi richiesti dallo stesso soggetto. Inoltre l’anticipo per spese sanitarie può es­sere richiesto in qualsiasi momento, senza aspettare il limite di otto anni di contribu­zione anche se la quota richiesta non può superare il 75% dell’accantonato.

Per quanto riguarda la prima casa, le causali comprendono anche le ipotesi di ristruttu­razione. Inoltre, decorsi otto anni, la con­cessione può essere richiesta per ulteriori esigenze, ma questa volta per un importo non superiore al 30% dell’accantonato.

fonte: Altroconsumo