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ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI: COMUNICATO DIRSTAT

lunedì 05 dicembre 2011

Ghettizzare i disabili familiari dei dipendenti delle Forze Armate e di Polizia

Il tentativo vessatorio, ispirato dal Palazzo per il momento non è riuscito.
E ciò grazie al TAR del Lazio che intervenendo con la sentenza n. 5590/2011 nel merito della vertenza di un agente di polizia penitenziaria, ha dichiarato inapplicabile la sentenza del Consiglio di Stato n. 2707/2011 che escludeva, per ora*, solo le Forze Armate e di Polizia dall’applicazione della legge 104/92 modificata dalla legge 183/2010.
Occorre spiegare che il Consiglio di Stato aveva preso spunto dall’art. 19.1° e 2° comma della legge 183/2010 (la stessa legge che all’art. 24 individua i dipendenti pubblici – senza eccezione di sorta – e quelli privati come destinatari dei trasferimenti e permessi per assistere i familiari disabili); art. 19 che riconosce alle Forze Armate, di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una “specificità” ai fini del trattamento economico, previdenziale e assistenziale, trasformando tale riconoscimento in un “atto punitivo”, sia verso le Forze Armate e di Polizia sia verso i loro familiari disabili concludendo che le stesse non fossero destinatarie della normativa sui disabili.
Quanto asserito dal Consiglio di Stato, è non solo grave, ma è contro la legge e la stessa Costituzione, sia per quanto concerne i cittadini con le stellette, sia per quanto concerne gli stessi disabili: ciò è stato rilevato dal TAR.
Ci si chiede inoltre: da quando una norma “programmatica” può cancellare una norma primaria?
Degno di nota: la nuova normativa sull’assistenza ai disabili, recata dall’art. 24 della legge 183, migliorando i contenuti del vecchio art. 33 della legge 104/92, finora era sconosciuta e disattesa dagli Stati Maggiori della Difesa e dai vertici della Polizia, se è vero, come è vero che sono i due soli organismi che non hanno emanato la circolare relativa alla 183/2010.
Guarda caso: la citata legge 183/2010 è stata “scoperta” dai citati Enti per ghettizzare i disabili dei cittadini con le stellette.

Nota: Il “per ora” deve intendersi nel senso che la sentenza, per estensione, avrebbe potuto riguardare tutte le aree e i comparti del settore pubblico, destinatari della contrattazione di tipo pubblico (Vigili del Fuoco, Prefetti, Forestali, Diplomatici, Magistrati etc.).

UFFICIO STAMPA DIRSTAT/CONFEDIRSTAT
EUROITALIA DIRITTI