
ALLOGGI DELLA DIFESA
Il sottosegretario alla difesa Gianluigi MAGRI ha risposto il 20 dicembre 2011 all’Interrogazione n. 5-05834 presentata dall’on. Rugghia (PD) Sulla disciplina concernente i canoni e le concessioni del patrimonio abitativo della difesa.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 in applicazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, definisce i criteri di rideterminazione del canone dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata disposizione.
La menzionata norma prevede che i canoni di occupazione dovuti dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio siano rideterminati con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare.
In particolare, la disposizione stabilisce che tale rideterminazione avvenga sulla base dei prezzi di mercato o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, nonché del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.
Con decreto del Ministro, come previsto dalla legge, è stata, quindi, data attuazione alla norma primaria prevedendo che il reddito del nucleo familiare dell'occupante fosse fattore di ponderazione, tale da costituire, in applicazione, indice correttivo per la determinazione dei canoni.
È stato previsto che la durata di detta pregressa occupazione, nella modalità di calcolo meglio ritenuta in armonia con le finalità di legge e con le disposizioni di settore, costituisse, a sua volta, criterio concorrente a determinare un reddito figurativo di riferimento, rispetto al quale sono stati individuati coefficienti correttivi da applicare ai prezzi di mercato per calcolare il nuovo canone.
Tale adeguamento, che tiene conto anche delle reali condizioni di vetustà e d'uso dell'immobile, è stato determinato in ragione di un coefficiente correttivo - fino al 70 per cento di riduzione - parametrato sui livelli di reddito a vantaggio di quelli meno elevati, raggiungendo il totale adeguamento al canone di mercato unicamente in presenza di condizioni economiche particolarmente favorevoli per l'occupante sine titulo (reddito annuo superiore a 130.000 euro).
Ciò posto, con riferimento alla questione relativa al «diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio», si precisa che nel citato provvedimento è stata dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, riconoscendo la possibilità di continuare la conduzione dell'alloggio per nove anni, alle attuali condizioni, nel regolamento che prevede l'alienazione degli alloggi ritenuti non più funzionali, confluito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
In merito alla previsione dell'aggiornamento annuale del canone rideterminato nella percentuale del 100 per cento della variazione annuale accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, la misura di tale adeguamento risulta coerente con quanto previsto dalla norma primaria a cui il decreto in parola dà attuazione.
Quanto alla misura di adeguamento annuale pari al 75 per cento della citata variazione, essa è prevista dall'articolo 295 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che attiene ai canoni applicati agli utenti «in titolo», concessionari di alloggio di servizio in esecuzione di idonea concessione, fattispecie differente dalla rideterminazione in argomento.
Con riferimento alla circostanza che il decreto ministeriale 16 marzo 2011 non è stato oggetto di parere parlamentare, nell'evidenziare che tale passaggio procedurale non risulta essere stato previsto dal citato articolo 6, comma 21-quater, si rappresenta che, proprio in attuazione di detto articolo è stato adottato il decreto ministeriale 16 marzo 2011, predisposto da un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dalla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, comprendente l'Agenzia del Demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Quanto ai provvedimenti cautelari adottati dal TAR del Lazio citati nell'atto, si precisa che essi hanno temporaneamente sospeso l'efficacia dei singoli provvedimenti rideterminativi del canone a carico di alcuni occupanti sine titulo, limitatamente al mantenimento sino alla pronuncia di merito, senza, peraltro, sospendere l'efficacia del decreto ministeriale 16 marzo 2011.
Con riguardo, alla mancata riassegnazione degli alloggi lasciati liberi dai conduttori sine titulo, si evidenzia che la nuova assegnazione (ad opera della componente operativa) presuppone l'effettuazione di lavori di manutenzione sugli alloggi - anch'essi di competenza delle singole Forze armate - che possono risentire, specie in un momento di chiusura dell'esercizio finanziario, della scarsa disponibilità di adeguate risorse.
Avuto riguardo, infine, al preteso stallo del piano di ampliamento del patrimonio abitativo, si sottolinea che la Difesa ha in essere una serie di iniziative con le realtà locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso specifici protocolli d'intesa con i soggetti interessati.
Si evidenzia, altresì, che il finanziamento della realizzazione di detto piano è previsto dalla legge (articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 ed articolo 4 del decreto ministeriale 112/2010), mediante le risorse provenienti dalle vendite degli alloggi non più utili per l'amministrazione.
Al riguardo, le procedure di vendita degli alloggi, ai sensi del citato articolo 306, attualmente in corso, consentiranno l'acquisizione dei corrispettivi entro il 2012 e, quindi, la loro prevedibile riassegnazione al bilancio della Difesa entro il 2013 per l'utilizzo ai fini indicati.
A guadagno di tempo, peraltro, sono già state avviate le attività strumentali all'acquisizione della progettazione da porre a base di gara per la realizzazione di nuovi alloggi.
In conclusione, proprio al fine di «raggiungere un punto di equilibrio che possa essere condiviso da tutti i soggetti interessati», nonché al fine di scongiurare possibili situazioni di disagio sociale, sono state impartite disposizioni, in ambito nazionale, ai fini della costituzione a livello territoriale periferico di punti di contatto a beneficio dell'utenza in grado di:
verificare la correttezza dei calcoli relativi alla rideterminazione dei canoni;
effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi tecnici finalizzati al controllo dei coefficienti correttivi riferiti agli immobili.
Antonio RUGGHIA (PD), replicando, ha osservato che la questione della rideterminazione dei canoni degli alloggi di servizio dovuti dai sine titulo, è già stata affrontata dal Parlamento in numerose occasioni, dando luogo anche all'approvazione a larghissima maggioranza di atti di indirizzo. Tuttavia, è stato possibile alle Commissioni pronunciarsi con un atto formale sui relativi provvedimenti attuativi, non essendo questa una materia sulla quale è prevista l'espressione di un parere. Ritiene paradossale la situazione che si è venuta a determinare per effetto dei vari provvedimenti amministrativi che sono stati emanati. Infatti, si è registrato un numero impressionante di ricorsi, sono stati richiesti canoni elevati anche a inquilini il cui reddito lordo non arriva ai 40 mila euro l'anno e sono stati liberati molti alloggi senza che si potesse giungere alla loro alienazione rendendo così possibile avviare il piano per la costruzione dei 51.000 alloggi da destinare al personale della difesa. Per tali ragioni si ritiene insoddisfatto della risposta.






