
INCA CGIL: Nuova disciplina in materia di causa di servizio equo indennizzo e pensione privilegiata (LEGGI TUTTO)

L'articolo 6 del Decreto legge 6.12.11 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'euità e il consolidamento dei conti pubblici", nell’abrogare esplicitamente le norme riguardanti “l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per la causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata “, introduce la previsione che per i dipendenti del pubblico impiego non è più possibile la doppia tutela del danno alla salute (INAIL e causa di servizio con equo indennizzo).
Da tale previsione normativa sono esclusi i dipendenti appartenenti al comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico ovvero i Militari, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Forestale, la Penitenziaria, la Finanza, i Vigili del Fuoco.
Resta da capire la tutela alla quale saranno sottoposte le categorie non rientranti nei comparti sopra indicati e precisamente il personale in regime di diritto pubblico ( magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia ecc...).che godevano della sola tutela della causa di servizio; e di quanti non rientrano nelle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. INAIL smi.
Sono inoltre fatti salvi dall'applicazione della norma:i procedimenti in corso; i procedimenti d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data; i procedimenti per i quali , alla predetta data, non sia scaduto il termine di presentazione della domanda. Stante l’entrata in vigore della norma al 6 dicembre 2011, le domande di riconoscimento potranno essere presentate dunque fino al 5 maggio 2012 per gli eventi insorti e/o manifestatisi prima della data del 6/12.
La norma lascia inalterati i diritti di quanti negli anni hanno ottenuto il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio (aggravamento, interdipendenza etc.).
Occorrerà porre particolare attenzione a questa fattispecie affinché la modifica normativa non determini, come avvenuto in altre occasioni analoghe, (dipendenti FF.SS. e Poste) una rinuncia ai diritti.
Sul punto 3 appare utile evidenziare che in effetti viene meno la doppia tutela solo per gli infortuni occorsi dopo la data di entrata in vigore del decreto e per le malattie insorte dopo la stessa data.
Mentre più controverso appare il tema delle patologie derivanti da esposizioni concretizzatesi prima dell’entrata in vigore della norma o per le quali la normativa prevede tempistiche più dilatate per la presentazione. Su questo tema sappiamo che sono stati richiesti approfondimenti agli uffici legislativi dei diversi Ministeri, di cui vi terremo tempestivamente informati.
Le sedi del patronato Inca dislocate sul territorio nazionale (www.inca.it) sono a disposizione per ulteriori e più approfonditi chiarimenti nel merito.
fonte: INCA.IT






