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SICUREZZA SUL LAVORO: SENTENZA DELLA CASSAZIONE

martedì 03 gennaio 2012

COMPITI DI SICUREZZA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Sul RUP (responsabile unico del procedimento) grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
Questo principio di diritto è stato affermato nella sentenza n. 41993 del 15 novembre 2011, emessa dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) inflitta al responsabile unico del procedimento, insieme al coordinatore in materia di sicurezza e al titolare della ditta subappaltatrice, per l’incidente sul lavoro che aveva causato la morte di un operaio. Il RUP. in particolare, era stato condannato alla reclusione a cinque mesi e al risarcimento del danno, insieme agli altri imputati.
Il RUP condannato ha ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza sostenendo, in primo luogo, che una corretta interpretazione delle norme in vigore, consente di ritenere che l'opera di vigilanza sia affidata all'impresa esecutrice dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza nominato dal committente, giammai al responsabile del procedimento, il quale ha solo funzioni amministrative e non operative. Pertanto, valutata la idoneità del piano operativo della sicurezza (POS) a garantire la sicurezza del lavoro e l’assenza di oneri di concreta vigilanza a carico del Responsabile del procedimento, nessuna responsabilità a suo carico poteva essere addebitata. In secondo luogo, la difesa del RUP affermava che tutti i lavoratori avevano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dei mezzi di protezione di cui erano stati dotati, per cui il loro mancato utilizzo costituiva un comportamento gravemente negligente, idoneo ad essere causa esclusiva dell'evento letale.
In merito al primo motivo di impugnazione la Corte di Cassazione ha rilevato che la responsabilità del RUP consegue dalla qualità di "Responsabile del procedimento amministrativo" e responsabile dei lavori, figura che nei lavori pubblici rappresenta il committente.
Sul responsabile dei lavori incombe, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 494 del 1996, l'obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett. a) d.p.r. cit.).
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del d.p.r. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici), il Responsabile del procedimento" provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge. Ai sensi dell'art. 8 lett. f) deve anche coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza. Infine, ai sensi del comma terzo dell'art. 8, vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.
Il giudice di merito ha accertato carenze nei piani e nelle misure di sicurezza tali da far ritenere che il RUP sia venuto meno all’adempimento degli oneri su di lui gravanti per la posizione di garanzia rivestita, al punto da rendere rilevante causalmente la sua negligente condotta omissiva, non avendo l'imputato controllato l'adeguatezza e specificità dei piani di sicurezza rispetto alle loro finalità; nonché non avendo vigilato sulla loro corretta attuazione.
Circa il secondo argomento di difesa addotto, ovvero la negligenza dei lavoratori che non avrebbero usato i presidi individuali di sicurezza, la Corte, respingendolo, ha ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento dannoso quando sia comunque riconducibile
all'area di rischio propria della lavorazione svolta: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, rie. Pelosi, rv. 236721).
Pertanto ne consegue che, anche a volere per mera ipotesi (non riscontrata dal giudice di merito), che il lavoratore avesse tenuto un negligente comportamento non utilizzando i presidi individuali di sicurezza, tale condotta non sarebbe stata da sola idonea a produrre l'evento, in quanto le negligenze del lavoratore sono fatti prevedibili a cui si deve porre riparo predisponendo presidi di sicurezza che prescindono dalla condotta della persona da salvaguardare.
La sentenza della Corte di Cassazione fa riferimento a norme legislative e regolamentari ora non più in vigore. Il dpr 494 del 1996 è stato sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e al dpr 554 del 1999, Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici, è succeduto il dpr del 5 0tt0bre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”.
I principi affermati dalla Corte Suprema mantengono però tutta la loro attualità perche le norme succedute ripropongono le stesse disposizioni delle normative abrogate, confermando compiti e responsabilità del responsabile unico del procedimento in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendone la posizione di garanzia, con le conseguenze che ne derivano in materia penale e civile, in caso di violazioni commissive od omissive delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori.
 

Roberto Amici

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