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INVALIDITA' CIVILE: ACCERTAMENTO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

giovedì 12 gennaio 2012

Con circolare nr. 168 dello scorso 30 dicembre 2011, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale.

L’articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede tra l’altro, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio con l’introduzione dell’art. 445 bis del codice di procedura civile. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2012

Il nuovo articolo n.445 bis c.p.c., sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Quindi, l’espletamento dell’accertamento diventa quindi condizione di procedibilità della domanda ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità.

Richiesta accertamento tecnico preventivo e atto di introduzione in giudizio
L’art. 445-bis c.p.c. prevede che l’interessato, per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario risiede, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora l’interessato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso l’accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso
 

FONTE: LAVORO E DIRITTI