
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ACCORDO STATO-REGIONI (leggi tutto)
ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) dedica una particolare ed intensa attenzione ai temi dell’informazione e della formazione dei diversi soggetti a cui è rivolta la normativa, prima di tutti i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione.
Per quanto riguarda in particolare la formazione dei lavoratori, rivestono una funzione centrale le disposizioni contenute nell’articolo 37 del decreto legislativo.
In esso si dispone che Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare interventi formativi in modo che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta.
La formazione e, qualora sia previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, che riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, il decreto legislativo ha rinviato ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per i lavoratori, previa consultazione delle parti sociali. Tale accordo è stato raggiunto il 21 dicembre 2011.
In base all’accordo la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti può avvenire nella modalità tradizionale “in aula”, o anche, per le materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei docenti e dei discenti, attraverso l’uso di piattaforme per l’apprendimento a distanza (e-learning), qualora siano rispettate le particolari condizioni che lo stesso accordo prescrive relativamente alla sede e alla strumentazione, al programma e al materiale didattico formalizzato, al tutor, alla valutazione. alla durata e ai materiali.
L’accordo regolamenta tutti gli aspetti della formazione, quali i requisiti dei docenti, l’organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento/apprendimento, l’articolazione dei percorsi formativi, i contenuti formativi per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, gli attestati di frequenza e i crediti formativi.
E’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di sei ore per i lavoratori, i dirigenti e i preposti, che si aggiunge alla formazione che deve essere assicurata in caso di cambio di mansioni, di trasferimento, di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi o in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
I corsi devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, qualora esistenti sia nel territorio che nel settore dell’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione.
Roberto Amici






