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DISABILI. Permessi fino al terzo grado (leggi tutto)

mercoledì 18 gennaio 2012

E’possibile chiedere e ottenere
i tre giorni di permesso mensile
retribuito anche per assistere
più soggetti in condizione di
handicap grave, cumulando i permessi.
La novità è introdotta dal decreto
legislativo 119/2011, a condizione
però che il “secondo” familiare
da assistere : 1) sia il coniuge o un parente
o affine entro il primo grado (genitore,
figlio); 2) oppure un familiare
entro il secondo grado se i genitori o il
coniuge della persona da assistere:
a) abbiano 65 anni di età; b) oppure
siano anch’essi affetti da patologie invalidanti;
c) o siano deceduti o mancanti.
 

Permessi mensili retribuiti. Non è
ammessa la cumulabilità dei permessi
retribuiti nell’ipotesi in cui anche l’ulteriore
familiare da assistere sia un parente
o un affine di terzo grado, nemmeno
nel caso in cui il coniuge o il genitore
del disabile grave siano deceduti
o mancanti o invalidi o con più di
65 anni.
La modifica perciò riguarda due categorie
di lavoratori:
A - coloro che assistono più parenti o
affini tutti di terzo grado che non hanno
più diritto alla concessione dei permessi
retribuiti per il “secondo” disabile;
B - coloro che assistono parenti o affini
tutti di secondo grado nei casi in
cui non ci sono le condizioni di assenza,
età, invalidità del coniuge o dei
genitori della persona da assistere.
In tali circostanze, infatti, avranno diritto
solo alla concessione del “primo”
permesso.
Resta in vigore la disposizione che
consente la concessione del “primo”
permesso anche per il terzo grado di
parentela o affinità nel caso in cui
manchi, o sia invalido o deceduto il
coniuge o il genitore del disabile
grave.
Località distanti. Per avere i permessi
mensili al fine di assistere un familiare
affetto da handicap in gravità
residente in un comune situato a distanza
stradale superiore a 150 chilometri
rispetto al luogo di residenza, il
lavoratore deve attestare - con titolo
di viaggio o altra idonea documentazione
- di aver effettivamente raggiunto
il luogo di residenza dell’assistito.
Il lavoratore deve dimostrare di essersi
effettivamente recato ad assistere
il familiare disabile presso il suo
domicilio, conservando biglietti di
mezzi pubblici o fatture autostradali o
altra documentazione idonea a fornire
la prova di aver raggiunto l’assistito.
Con questa restrizione la norma vuole
evitare che possano fruire dei permessi
retribuiti i lavoratori che non
possano provare di essersi realmente
recati presso il domicilio del familiare
da assistere.
 

Adozione o affidamento. I riposi
giornalieri, in caso di adozione ed affidamento,
devono essere fruiti entro il
primo anno dall’ingresso del minore in
famiglia.
Non basta. E’ stabilito dalle nuove disposizioni
che anche i genitori dipendenti
pubblici adottivi e affidatari di
minori, entro i primi tre anni dall’ingresso
del minore in famiglia possono
chiedere di essere assegnati, anche
in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a
tre anni, a una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella
quale l’altro genitore esercita la propria
attività lavorativa.
L’accoglimento della richiesta è comunque
subordinato alla sussistenza
di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni
di provenienza e destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere
motivato e l’assenso o il dissenso devono
essere comunicati all’interessato
entro trenta giorni dalla domanda. Il
posto temporaneamente lasciato libero
non comporta una nuova assunzione.