News prima pagina

GARANTE PRIVACY: NO A VIDEOSORVEGLIANZA CHE VIOLA LO STATUTO DEI LAVORATORI (leggi tutto)

venerdì 27 gennaio 2012

Provvedimenti del Garante della privacy
 

DI ROBERTO AMICI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente dichiarato illecito l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza installati da una amministrazione pubblica, da una società che opera nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, da una casa di riposo e da un centro di riabilitazione, in quanto adottati senza aver rispettato le procedure previste dall’articolo 4, comma 2 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e in alcuni casi anche in violazione delle regole definite dal Garante a tutela della privacy delle persone.
Lo Statuto dei lavoratori vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Nel caso di impianti e di apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, lo Statuto ne consente l’installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso degli impianti di ripresa.
La materia è stata ulteriormente regolamentata a seguito delle disposizioni normative emanate a tutela della riservatezza dei dati personali, dapprima la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e, successivamente, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con specifico riferimento alla videosorveglianza, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
Tale provvedimento regolamenta gli adempimenti che i soggetti pubblici e privati devono osservare nell’istallazione di sistemi di videosorveglianza, affinché l’attività di videosorveglianza avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
In tutti i casi sanzionati, la video sorveglianza era stata disposta per motivi i più diversi quali la sicurezza degli edifici, il controllo degli accessi per fini antintrusivi, la tutela del patrimonio aziendale, la protezione dell’incolumità di pazienti affetti da patologie invalidanti, ma le telecamere erano state disposte in modo che potessero riprendere anche i lavoratori durante lo svolgimento della loro attività lavorativa.
A seguito di specifiche segnalazioni, il Garante ha disposto indagini, avvalendosi in alcuni casi anche del “Nucleo speciale privacy” della Guardia di Finanza, dal cui esito è risultato che, in tutti i casi, non era stata seguita la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori. Sono state anche accertate e sanzionate diverse violazioni della disciplina disposta dal Garante con il provvedimento generale dell’8 aprile 2010: mancata designazione degli incaricati del trattamento connesso al funzionamento del sistema di videosorveglianza, mancata affissione degli avvisi prescritti, eccessiva durata della conservazione delle riprese.
All’esito delle indagini, il Garante ha provveduto a dichiarare illecito il trattamento effettuato con i sistemi di videosorveglianza non regolari, con la conseguente non utilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge e ha vietato, nelle more dell’espletamento delle procedure previste dall’articolo 4, comma 2 dello Statuto dei lavoratori, il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza negli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. Le violazioni sono state segnalate anche all’Autorità giudiziaria per la valutazioni di eventuali implicazioni di ordine penale.
La normativa in materia di controlli a distanza è stata introdotta dallo Statuto dei lavoratori nel lontano 1970. La giurisprudenza ha ormai chiarito i limiti entro i quali sia consentito, per motivi di sicurezza, non solo del patrimonio aziendale ma anche dell’incolumità dei lavoratori, avvalersi della videosorveglianza. La questione non riguarda più soltanto il mondo del lavoro. La videosorveglianza si è talmente diffusa che è ormai quasi impossibile sfuggire all’occhio elettronico delle telecamere sparse nelle nostre città. In mancanza di normative di legge specifiche che tutelassero le persone dall’occhio indiscreto delle telecamere, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con i poteri che la legge gli offre, emanando norme a tutela del fondamentale diritto delle persona alla riservatezza.
I recenti provvedimenti sanzionatori del Garante fanno rilevare, con un certo stupore, come invece siano ancora frequenti le violazioni, anche da parte da soggetti pubblici, della normativa dello Statuto dei lavoratori concernente i controlli a distanza tramite videosorveglianza.
Di fronte alle violazioni, però, la normativa a tutela dei dati personali consente ai lavoratori uno strumento in più di tutela: la segnalazione degli illeciti al Garante per la protezione dei dati personali cui la legge attribuisce non solo poteri regolamentari ma anche sanzionatori.

Roberto Amici

I provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali sono disponibili sul sito web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it